Regolamento d'Uso dello Stadio - Norme di Comportamento

Pubblicata in Info

U.S.FIORENZUOLA 1922 S.R.L.

REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO

NORME DI COMPORTAMENTO

Definizioni:

• Ai sensi del presente regolamento per “impianto sportivo” si intendono tutte le aree di pertinenza, compresa l’area riservata esterna.

• Per “club” si intende l’U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.

Norme generali:

  • L’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto sportivo sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal presente regolamento d’uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies (D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003).
  • L’acquisto del titolo di accesso all’impianto sportivo comporta l’espressa accettazione del “regolamento d’uso” da parte dell’acquirente stesso e l’obbligo al rispetto del medesimo. Detta accettazione ed obbligo di rispetto si estendono al cessionario del biglietto od altro titolo che consente l’accesso all’impianto sportivo, nell’ipotesi in cui tale cessione sia ammissibile ai sensi della normativa statale e di settore vigente.
  • Chiunque, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1-quinquies, comma 7 (D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003), accede agli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video-fotografica proveniente anche dagli addetti al controllo o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l’infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l’impianto.
  • Anche al di fuori dei casi sopra indicati, il club ha facoltà di espellere dall’impianto sportivo, chiunque non rispetti il regolamento d’uso e può rifiutare l’ingresso all’impianto sportivo anche in occasione di incontri successivi a detti soggetti.
  • Il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dal club e dalla normativa di legge in materia;
  • E’ vietato acquistare titoli di accesso all’impianto sportivo in violazione delle disposizioni volte a separare i sostenitori delle squadre. Il mancato rispetto di tale divieto può comportare l’espulsione dall’impianto sportivo
  • Fino a quando permarrà l’emergenza sanitaria, l’accesso allo stadio sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass).

Sono esclusi dalla limitazione i bambini sotto ai 12 anni compiuti.

Per certificazioni verdi COVID-19 si intendono:

  • Avvenuta vaccinazione anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla seconda dose). Dal completamento del ciclo vaccinale la certificazione ha validità di nove mesi;
  • Avvenuta guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  • Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture private/farmacie autorizzate (validità 48 ore).
  • Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un valido titolo di accesso e di un documento di identità valido da esibire agli steward per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
  • Il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dello stadio ed esibito a richiesta del personale incaricato;
  • Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dal club che organizza l’evento. Qualora il club o le autorità di Pubblica sicurezza per qualsivoglia ragione ritenessero necessario far occupare allo spettatore un posto diverso da quanto indicato sul biglietto, egli ha il dovere di ottemperare alle indicazioni ricevute.
  • E’ obbligatorio ottemperare alle indicazioni degli steward e, in generale, del personale addetto al controllo ed alla sicurezza presente allo stadio;
  • lo spettatore può essere sottoposto, da parte degli steward, tramite metal-detector e “pat down” (con divieto di accesso allo Stadio, in caso di mancato consenso a tale verifica) a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.

All’interno dell’impianto sportivo E’ VIETATO :

  •  esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
  • sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso/esodo e le scale senza giustificato motivo;
  • arrampicarsi sulle strutture;
  • danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
  • introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
  • introdurre animali di qualsiasi genere, ad esclusione dei cani-guida
  • introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
  • introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser), materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, armi da fuoco, e, più in generale oggetti che possano arrecare disturbo o pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto;
  • in caso di pioggia, o previsioni di precipitazioni, è comunque vietato introdurre ombrelli con puntale;
  • esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga, anche verso il terreno di gioco;
  • effettuare volantinaggio o vendite di qualsiasi genere o con qualsiasi finalità se non autorizzati per iscritto dal club;
  • introdurre e/o vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
  • introdurre e/o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico e religioso, o che si tema possano ostacolare il regolare svolgimento della gara e in ogni caso non esplicitamente autorizzati dal Supporter Liaison Officer (SLO) su richiesta del club; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dal club e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
  • organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Supporter Liaison Officer (SLO) su richiesta del club;
  • accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.

Previa autorizzazione del SLO è possibile:

– introdurre nello stadio striscioni ed altro materiale a essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, solo se espressamente autorizzato secondo quanto previsto dalla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nr.14/2007 e dell’8 marzo 2007.

– nel rispetto delle indicazioni fornite dal Protocollo d’Intesa del 4 agosto 2017 sottoscritto da Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio – Ministero per lo Sport, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Allenatori Calcio, Associazione Italiana Arbitri, sono ammessi soltanto:

– Tamburi e Megafoni quali strumenti sonori e acustici. L’eventuale loro introduzione segue la medesima disciplina prevista per gli striscioni (per la procedura bisognerà attenersi alle indicazioni fornite dal SLO). L’SLO, valutato il contesto ambientale, rilascerà l’Autorizzazione a condizione che:

 – il numero sia proporzionato alla grandezza del rispettivo settore;

– i tamburi siano ad una sola battuta;

– sia in caso di introduzione di tamburi che di megafoni, il referente deve essere preventivamente identificato già in sede di LSO.

– Comunque non possono essere installate strutture apposite per il posizionamento dei tifosi detentori del megafono e del tamburo.

– E’ vietata e sanzionata qualsiasi forma di arrampicamento in balaustra, in particolare per dirigere i cori con il megafono ed i tamburi.

Avvertenze:

• Gli steward nello svolgimento del loro incarico sono considerati ai sensi e per gli effetti degli artt. 336 e 337 c.p. incaricati di un pubblico servizio (Art. 6-quater Legge 401/1989 violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive);

• In caso di inabilità temporanee personali che comportino l’utilizzo di strumenti di ausilio alla deambulazione (tipo stampelle o simili), l’ingresso allo stadio nel settore di pertinenza del titolo di accesso sarà consentito solo previa esibizione di un certificato medico che attesti che il soggetto indicato “è in grado di deambulare correttamente in modo autonomo, purché munito dello strumento di ausilio prescritto nel certificato stesso”. In mancanza del certificato prescrittivo, lo spettatore, compatibilmente con la disponibilità dei posti, sarà fatto accedere, previo benestare del LSO, al settore specifico riservato ai diversamente abili.

• Si segnala, inoltre, che l’impianto é controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005, parimenti gli addetti al controllo potranno avvalersi di supporti audio-video per la registrazione dei dati per le stesse finalità;

• Chiunque assista a un evento sportivo allo stadio, riconosce che si tratta di un evento pubblico e quindi accetta ed autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video che potrebbero essere effettuate e che possa essere fatto uso gratuito della sua voce, immagine e aspetto per mezzo di proiezioni video dal vivo o registrate, trasmissioni radiofoniche o di altro tipo oppure tramite registrazioni, fotografie o qualsiasi altra tecnologia attuale e/o futura;

• Non sarà ammesso l’uso e quindi l’introduzione nello spazio adibito all’evento, di apparecchi per la registrazione audio/ video, cineprese, telecamere e macchine fotografiche;

• Chiunque assista a una partita non può registrare e/o trasmettere suoni, immagini e/o descrizioni dello stadio o della partita (così come nessun risultato e/o statistica della stessa) diverse da quelle consentite per uso privato.

• In ogni caso è severamente vietato diffondere tramite Internet, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo di comunicazione, suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della partita nel suo insieme o di una delle sue parti, oppure assistere altre persone nello svolgimento di tali attività;

• L’uso di telefoni cellulari è permesso nello Stadio per l’esclusivo utilizzo personale e privato.