Codice Etico Tifoso

Pubblicata in Info

U.S.FIORENZUOLA 1922 S.R.L.

CODICE ETICO DEL TIFOSO

 

Il “Codice Etico del Tifoso” della società U.S.Fiorenzuola 1922 s.r.l. è stato introdotto, redatto e previsto in applicazione del Protocollo di intesa sottoscritto il 4 agosto 2017 tra FIGC, CONI, Ministro dell’Interno, Ministro dello Sport, Lega di Seria A, Lega di Serie B, Lega Pro, LND, AIC, AIAC ed AIA.

 È un documento in cui sono indicati l’insieme dei valori e dei principi di condotta rilevanti per i, e richiesti ai tifosi del club che accedono negli Stadi italiani durante le manifestazioni nelle quali sono coinvolte le nostre squadre.

Le norme contenute nel presente “Codice Etico del Tifoso” sono vincolanti per tutti i detti tifosi e la violazione di disposizioni del medesimo costituirà inadempimento da parte dell’autore di detta violazione o comunque comportamento rilevante che potrà precludere, a giudizio della Società, l’accesso agli impianti di gioco ove si svolgono le summenzionate manifestazioni. Il Protocollo di intesa consente difatti alla società di poter sospendere o ritirare il proprio gradimento alla/e persona/e che dovesse/ro violare il contenuto del “Codice Etico del Tifoso”.

Fermo restando ciò, lo spirito e l’intento delle disposizioni qui di seguito riportate è quello di creare un unicum tra società, squadra e tifosi. E questo unicum dev’essere rappresentato dalla condivisione di un comune sentire in occasione delle partite dei nostri ragazzi.

Una squadra unita – società, giocatori, tifosi allo stadio – che persegue un’unica rotta a sostegno dei nostri colori.

 

Preambolo

Lo spirito rappresentato dalle parti coinvolte nella redazione e sottoscrizione del Prodotto di intesa di cui in epigrafe è ampiamente condiviso da U.S.Fiorenzuola 1922 s.r.l.

La direzione che si intende percorrere è quella di identificare lo stadio come la Casa dei tifosi Fiorenzuolani. Uno stadio per le famiglie, aperto ad appassionati e non, che è, come detto, una Casa. E come tutte le case richiede delle regole di convivenza, come qui di seguito rappresentate ai nostri tifosi, ai quali viene chiesto un comportamento che sia esemplare e che possa contribuire a rendere il nostro Stadio il ritrovo domenicale per appassionati e famiglie.

 

Articolo 1. Ambito soggettivo di applicazione

 Il presente “Codice Etico del Tifoso” si applica a tutte le persone che acquistino titoli di accesso per le gare disputate dalle squadre di U.S.Fiorenzuola 1922 s.r.l., in casa quanto in trasferta, o che comunque accedano agli impianti di gioco in occasione delle dette gare.

 

Articolo 2. Norme generali di comportamento dei tifosi

Tutti i soggetti a cui il presente “Codice Etico del Tifoso” si applica si obbligano al rispetto delle seguenti prescrizioni di comportamento:

  • Rispettare il regolamento d’uso degli impianti sportivi dove si recano, compresi quelli di altre città, consapevoli che le norme in esso contenuto sono state inserite per la gestione della sicurezza dell’evento sportivo;
  • Rispettare gli steward e le altre figure professionali presenti negli impianti sportivi, le loro indicazioni e le loro richieste, tanto in fase di ingresso e deflusso, quanto durante la gara. Il contributo di queste persone è prezioso sia per le società organizzatrici, sia per gli spettatori e per la loro sicurezza;
  •  Occupare tassativamente il proprio posto assegnato sul biglietto o abbonamento;
  • Non porre in essere attività violenta o comunque intimidatoria nei confronti di altre persone presenti allo stadio;
  • Fermi restando i cori e le coreografie che non travalichino i confini del buon gusto, del rispetto e dell’educazione, anche se permeati da sana ironia nei confronti dell’avversario, evitare qualsiasi manifestazione nei confronti di quest’ultimo che travalichi i detti confini;
  • Sostenere la propria squadra con calore e determinazione, rifuggendo da qualsiasi manifestazione politica o razzista.
  • Non porre in essere altresì contestazioni offensive ai propri giocatori o allenatore, nonché alla società; si può infatti manifestare il proprio disappunto per i risultati sportivi negativi della squadra, ma in modo civile e costruttivo;
  • Non introdurre né esporre presso gli stadi striscioni non autorizzati dai soggetti competenti;
  • In generale, dev’essere consapevole che il proprio comportamento determina responsabilità al pari di qualsiasi proprio comportamento posto in essere in luoghi diversi dagli stadi;
  • Rispettare gli stadi e gli impianti dove assiste alle manifestazioni sportive come beni pubblici o nella disponibilità ovvero proprietà di privati, utilizzando il medesimo nel rispetto di tali diritti di terzi;
  • Relazionarsi sempre, soprattutto in occasione delle trasferte, con lo SLO (Supporter Liaison Officer) della società, il cui compito è quello di assisterlo per ogni problematica rilevante, rispettandone tassativamente le indicazioni;
  • Fare un uso dei media e dei social network che non leda, direttamente o indirettamente, il buon nome del club e la sua reputazione, quella dei suoi tesserati e dei suoi dirigenti, non ponendo in essere condotte, anche scritte, che siano lesive nel senso appena indicato, né porre in essere tali condotte in altra maniera (ad esempio, con striscioni).

 

Articolo 3. Sanzioni. Sospensione del gradimento

Nel caso di inosservanza o violazione delle disposizioni del presente “Codice Etico del Tifoso”, la società, a proprio insindacabile giudizio, potrà sospendere o ritirare il gradimento nei confronti del tifoso per una o più partite successive, alle quali pertanto il detto tifoso non potrà accedere. Riservandosi, inoltre, ogni iniziativa di legge. La Società, al fine di accertare la condotta inadempiente ed individuarne l’autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera chiara, trasparente ed oggettiva l’accadimento dei fatti. Elementi sicuramente idonei a salvaguardare i principi sopra esposti saranno:

 1. le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso;

2. la percezione diretta del personale steward in servizio, dei componenti dell’ufficio SLO e del Delegato per la Sicurezza e\o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione evento;

 3. ogni altro elemento oggettivo.

Le sanzioni saranno comunicate dalla Società al destinatario, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo e-mail ai recapiti indicati dal destinatario all’atto dell’acquisto del titolo o dell’abbonamento, ovvero in altra sede.

 

Articolo 4. Accesso agli atti ed impugnazione delle sanzioni

Il trasgressore entro giorni 7 (sette) dalla notificazione della decisione potrà fare richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società o all’indirizzo PEC della società medesima. Il trasgressore può chiedere la revisione della sanzione presentando memoria scritta e/o richiesta di audizione da inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società o all’indirizzo PEC della Società entro giorni 15 (quindici) dalla notificazione. Nella richiesta di revisione il tifoso dovrà addurre le ragioni della condotta in contestazione ed evidenziare gli eventuali errori di valutazione della Società. La decisione sul punto da parte della Società, che dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) dal pervenimento della richiesta di revisione è inoppugnabile. L’audizione si svolgerà presso la sede della Società alla presenza necessaria del Delegato per la sicurezza e dello SLO e ne verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva. Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.

 

Articolo 5. Norme finali

Il presente “Codice Etico del Tifoso” si affianca al  “Codice Etico” ai sensi del D.Lgs. 231/01 della Società ed al Regolamento d’uso dello Stadio.